Profilo

60 anni di Sicilgesso

Viviamo un progetto imprenditoriale ambizioso nel mondo dell’edilizia, una lunga esperienza maturata nel tempo insieme all’evoluzione del costruire.

Oggi siamo un’affermata realtà che produce e commercializza intonaci, rasanti, adesivi, malte tecniche e tramezzi in gesso. Il nostro approccio è orientato alla creazione di soluzioni che siano un connubio indissolubile tra ricerca scientifica e scelte etiche, così da soddisfare i bisogni di uno stile di vita improntato al benessere e alla salubrità degli ambienti. 


Il gruppo industriale

Sicilgesso fa parte del Gruppo MGI, una solida realtà industriale specializzata su base globale in quattro settori principali, tra cui lapideo, edile, vitivinicolo, sociale. Ognuno con alti livelli di competenza ed una unità dedicata.

L’unione fa la forza, per questo la partnership integra best practice provenienti da modelli di business molto diversi fra loro, sviluppando e coltivando preziosi asset di innovazione nel panorama internazionale. La creazione di una sinergia unica permette ad ogni società del Gruppo MGI di generare economie virtuose in termini di investimenti, agilità, efficienza e time-to-market.

  • 1963 – Anno di fondazione
  • 1981 – Rilancio dell’attività aziendale e inizio della produzione di intonaci premiscelati a gesso, perlite e verniculite espanse
  • 1994 – Inizio della produzione di intonaci cementizi di base
  • 2016 – Inizio della produzione di malte tecniche

Mission

Seguire l’evoluzione del comparto edilizio adeguando l’offerta di prodotti e servizi sempre innovativi e performanti rispettando l’ambiente, valorizzando il capitale umano e sostenendo iniziative benefiche sul territorio.

Vision

Azienda di riferimento in Italia per la produzione e la commercializzazione di materiali da costruzione e sistemi di edilizia evoluta.

La cava di gesso

A partire dagli anni Sessanta, Sicilgesso lavora gesso italiano di primissima qualità esatto in giacimenti di proprietà. Il controllo dell‘intero processo produttivo permette una gestione puntuale della produzione, mentre la tecnologia legata alla cottura ed al know how per la produzione di intonaci permette di accrescerne le prestazioni di lavorabilità, resistenza e performance termiche. Il processo di cottura della pietra di gesso sviluppato da Sicilgesso, unitamente ai controlli continui, effettuati dal laboratorio interno sul mantenimento del prodotto all‘interno di range stabiliti, garantisce una materia prima di elevata qualità e con caratteristiche costanti.


Speciale gesso

Edilizia sostenibile

Per sua natura intrinseca, il gesso risponde in modo eccellente alle nuove esigenze di biocompatibilità dell’edilizia che privilegia soluzioni a basso impatto e più rispettose dell’ambiente. La progettazione edilizia sostenibile tiene conto, fin dalle prime fasi del progetto, delle risorse naturali e dell’ambiente circostante, a favore di una migliore qualità nelle costruzioni rispondendo a criteri di:

  • efficienza energetica per ridurre i consumi attraverso un involucro ben isolato e impianti ad alta efficienza
  • rispetto dell’ambiente
  • assenza di emissioni di gas serra e sostanze nocive derivate dai materiali di costruzione
  • durabilità dei materiali e prodotti
  • sicurezza anche nel rispetto delle specifiche normative
  • riciclabilità dei materiali che una volta dismessi possano essere utilizzati in altra forma.

Perché scegliere il gesso per edifici sostenibili?

  • BIOCOMPATIBILE, come una seconda pelle. Con un pH neutro, uguale a quello della pelle umana, il gesso è perfettamente tollerato dal nostro organismo.
  • SANOè un materiale 100% naturale con grandi benefici per il benessere abitativo.
  • INODORE E ATOSSICO, non rilascia inquinanti organici volatili.
  • RESISTENTE AL FUOCO, è totalmente ininfiammabile. Il gesso non solo si oppone alla propagazione dell’incendio per effetto della sottrazione di calore dovuta all’evaporazione dell’acqua di calcinazione (mantenendo bassa la  temperatura delle superfici non esposte al fuoco), ma crea le condizioni di maggior sicurezza in caso di incendio per minore pericolo di distacco.
  • IGROSCOPICO, ha la capacità di assorbire l’umidità in eccesso nell’aria, restituendola senza deteriorarsi nel tempo. Funziona perciò come un perfetto regolatore d’umidità per il beneficio della qualità abitativa.
  • ISOLANTE, grazie alle ottime caratteristiche di isolamento offre un contributo essenziale al comfort termico e al risparmio energetico.
  • FONOASSORBENTE, migliora il riverbero interno. Per questo motivo è ideale per l’isolamento acustico e per l’insonorizzazione di pareti e soffitti.
  • TRASPIRANTE E MACROPOROSO, con ottima capacità di essere attraversato dall’aria umida e conseguente riduzione dal rischio che si crei condensa e quindi muffa.
  • ANTIBATTERICO, le superfici di gesso combattono naturalmente l’insediamento di batteri.

Etica e integrità

Codice etico

Il codice di condotta su cui si basa la strategia stessa di Sicilgesso promuove la diffusione di una cultura aziendale fondata su etica, integrità, correttezza e legalità.

Valori racchiusi ed esplicitati nel Codice Etico quale carta dei diritti e dei doveri fondamentali attraverso la quale Sicilgesso enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico-sociali ed ambientali.

Approvato e condiviso dall’insieme di amministratori e dirigenti, il Codice Etico è concepito per orientare i comportamenti di tutte le persone interne e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino rapporti e relazioni con Sicilgesso. Ciò si riflette sugli obiettivi e sulla reputazione, generando valore e rispondendo alle più alte aspettative degli stakeholders.

Impegno professionale e lealtà sono valori fondamentali sanciti dal Codice Etico di Sicilgesso che manifesta il suo commitment nell’agire nel pieno rispetto della permanente messa in opera, al miglior livello possibile, delle competenze e del know how acquisiti (e comporta il relativo aggiornamento), in rettitudine e correttezza nei rapporti con i superiori, i colleghi, i subordinati ed i collaboratori esterni. Promuove inoltre l’effettivo contributo di ciascuno nel rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gestione delle segnalazioni

Sicilgesso adotta un processo di gestione delle segnalazioni conforme alle novità normative introdotte dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (Whistleblowing).

L’obiettivo che questo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità interne intercettando per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio, ma anche quello di coinvolgere i vertici aziendali, i dipendenti e chiunque sia in relazione d’interessi con Sicilgesso in un’attività di contrasto alla non compliance, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La procedura è approvata dal Consiglio di amministrazione ed è soggetta ad aggiornamento laddove di rendesse necessario, ed è disponibile qui.

Chi può segnalare

  • i dipendenti di Sicilgesso S.p.A. anche durante il periodo di prova;
  • i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui Sicilgesso S.p.A. intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
  • i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso Sicilgesso S.p.A.;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Sicilgesso S.p.A.;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Sicilgesso S.p.A.;
  • i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso Sicilgesso S.p.A.;
  • gli azionisti di Sicilgesso S.p.A.;
  • gli amministratori, i sindaci, la società di revisione di Sicilgesso S.p.A., ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza esercitate in via di mero fatto presso Sicilgesso S.p.A.
Inoltre, la segnalazione può essere effettuata anche:
a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro con Sicilgesso S.p.A., se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Cosa segnalare

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Sicilgesso S.p.A., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

In dettaglio le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni, che consistono in:
1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o inosservanza del Modello 231, del Codice Etico e delle procedure adottate dalla Società;
2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea, con violazione di disposizioni nazionali ed europee, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); sono compresi anche gli atti o comportamenti che compromettono gli interessi tutelati dall’Unione europea in tali settori;
3) atti od omissioni che ledono o, comunque, compromettono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell’Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi).
Le segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Sicilgesso, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Non sono oggetto della presente Procedura, le seguenti segnalazioni, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge sul Whistleblowing: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (quali, ad esempio, doglianze di carattere personale del segnalante, un dissidio tra due dipendenti o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, ovvero una situazione di dubbio riguardo alle proprie prospettive di crescita lavorativa e, più in generale, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, ecc).
I temi di cui al punto precedente non dovranno essere segnalati tramite i canali di seguito descritti. Per quanto riguarda tali situazioni, queste potranno, ovviamente, essere discusse e affrontate tramite gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico).
Si precisa che eventuali segnalazioni che non riguardino aspetti rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate non verranno considerate.

Contenuto minimo della segnalazione
Per consentire lo svolgimento di adeguata istruttoria in merito, è indispensabile che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione espressa che la segnalazione si riferisce a Sicilgesso S.p.A.;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
  • se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni effettuate tramite le modalità previste ma prive di qualsiasi elemento che consenta di identificare il loro autore (i.e. segnalazioni anonime) verranno prese in considerazione a condizione che le medesime siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso (ad esempio, la menzione di specifiche aree aziendali, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

È, in ogni caso, vietato:

  • il ricorso a espressioni ingiuriose;
  • l’inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
  • l’inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale.

Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Come segnalare
Segnalazione interna
a) Destinatario della segnalazione
Il Destinatario della segnalazione è il l’Organismo di Vigilanza di Sicilgesso S.p.A. limitatamente ai componenti esterni – dott.ssa Rosaria Pipitone e ing. Calogero De Simone – (di seguito il “Gestore del canale”). La segnalazione presentata ad un soggetto diverso è trasmessa a quest’ultimo, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
Nel caso in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalato o sia comunque coinvolto o interessato dalla segnalazione, il Destinatario della segnalazione è il Collegio sindacale pro-tempore in carica.
b) Canali della segnalazione
Il canale per effettuare le segnalazioni è la Posta Raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al seguente indirizzo: dottoressa Rosaria Pipitone via Via Archimede, 6 – 91029 Santa Ninfa (TP). Si specifica che in caso di segnalazione anonima, può essere utilizzata anche la posta ordinaria.
c) Oggetto della segnalazione
Mediante la segnalazione interna, possono essere comunicate le segnalazioni riguardanti violazioni del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 e le segnalazioni di violazioni di disposizioni nazionali e dell’Unione europea.
d) Gestione della segnalazione ed esito della fase istruttoria
A seguito della segnalazione, il Gestore del canale:
  • rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile in conformità alle indicazioni di cui sopra;
  • rilascia al segnalante l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
  • dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (“riscontro”) entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.

Resta inteso che la prova della ricezione ed il riscontro non trovano applicazione, in caso di segnalazione anonima o di omessa indicazione di un indirizzo da parte del segnalante.
Ai fini della fase istruttoria, il Gestore del canale potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture. Nel caso in cui fosse necessario un supporto di natura specialistica (tecnica, legale, ecc.), tale attività potrà essere svolta anche con il coinvolgimento di un consulente esterno, individuato dal Gestore del canale. In tal caso al consulente, previo impegno alla riservatezza professionale, potrà essere trasmessa tutta la documentazione utile a svolgere l’istruttoria.
La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia intrinsecamente verosimile, supportata da evidenze documentali ovvero da altri riscontri probatori (quale, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermarla).
La fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Gestore del canale, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.
Al termine della fase istruttoria il Gestore del canale, oltre a fornire riscontro al segnalante, comunica l’esito all’OdV nella sua intera composizione e anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito, ovvero:

  • all’Amministratore Delegato, all’Institore, al Responsabile della funzione di appartenenza dell’autore della violazione accertata, qualora l’autore sia un dipendente, un collaboratore di Sicilgesso;
  • all’Amministratore Delegato, all’Institore, al Responsabile della funzione con cui si relazione l’autore della violazione accertata, qualora l’autore sia un fornitore, un consulente di Sicilgesso;
  • all’Amministratore Delegato, in tutti gli altri casi, ovvero al Presidente o un altro consigliere, qualora la segnalazione riguardi l’Amministratore Delegato.
    Ad integrazione di quanto sopra, l’esito della fase istruttoria della segnalazione potrebbe essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Sicilgesso.

Ove ai fini dell’istruttoria, è necessario rilevare l’identità del segnalante, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo “Riservatezza dell’identità del whistleblower”.

Segnalazione esterna
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (beneficiando delle tutele previste dalla Legge Whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

a) Destinatario
Il destinatario della segnalazione esterna è ANAC. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

b) Canali della segnalazione e relativa modalità di esecuzione
Il segnalante può acquisire le informazioni sulle modalità di esecuzione all’indirizzo internet www.anticorruzione.it per eseguire la segnalazione esterna.

c) Oggetto della segnalazione
Mediante la segnalazione esterna, possono essere comunicate le segnalazioni di violazioni di disposizioni dell’Unione europea.

d) Gestione della segnalazione da parte di ANAC
A seguito del ricevimento della segnalazione, ANAC svolge le attività di sua competenza.

Divulgazione pubblica

a) Condizioni per l’effettuazione della divulgazione pubblica
Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (beneficiando delle tutele previste dalla Legge Whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini ivi previsti in me-rito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo immi-nente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il ri-schio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della viola-zione o coinvolto nella violazione stessa.

b) Canali della divulgazione pubblica
I canali per effettuare le segnalazioni sono la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

c) Oggetto della segnalazione
Possono essere oggetto della divulgazione pubblica le segnalazioni di violazioni di disposizioni dell’Unione europea.

Tutela del segnalante

Il sistema di segnalazione delle violazioni adottato da Sicilgesso assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione.

Sicilgesso adotta, inoltre, tutte le misure necessarie a garantire la piena tutela del segnalante contro possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, che siano conseguenti alla segnalazione.

Riservatezza dell’identità del whistleblower
L’accesso al canale di segnalazione è consentito esclusivamente al Gestore del canale. Le violazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente, da chiunque commesse, sono fonte di responsabilità disciplinare, contrattuale, ed ove, applicabile penale. L’identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso whistleblower, a persone diverse dai componenti del Gestore del canale, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

Inoltre, a tutela del segnalante, si fa presente che:

  • nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. “Obbligo del segreto”;
  • nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Divieto di ritorsione
a) Atti di ritorsione vietati
Sicilgesso prevede il divieto assoluto di qualsiasi misura discriminatoria nei confronti del whistleblower; in dettaglio costituiscono ritorsioni, a seguito dell’effettuazione della segnalazione:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.
Le ritorsioni subite possono essere comunicate all’ANAC, avvalendosi degli strumenti previsti sul sito www.anticorruzione.it; in tal caso ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

b) Condizioni per la tutela del segnalante
La tutela contro gli atti di ritorsione di cui al punto precedente si applica in presenza delle seguenti condizioni:

  • al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione della presente normativa;
  • la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla presente Procedura.

La tutela è prevista anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, in conformità alle previsioni della presente normativa.

La tutela non è garantita e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

  • la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
  • la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

c) Altri soggetti a cui si applica la tutela
La tutela di cui alle lettere precedenti si applica anche ai seguenti soggetti:

  • la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (i cd. “facilitatori”);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sistema sanzionatorio
La violazione delle previsioni contenute nei sopra riportati paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio. In particolare, sono passibili di sanzione:

  • il whistleblower che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
  • il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
  • il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;
  • il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Per il relativo trattamento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dal Modello di Organizzazione e di Gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Conservazione della documentazione
Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra. A tali fini, il Gestore del canale ha istituito apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario. La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC. Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.